Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis of lower court arguments regarding conditional sentence suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide a critical analysis of the arguments supporting the lower court's decision. The appellant challenged a confirmation of a conviction for a crime committed in Rome, where the denial of conditional sentence suspension was based on a negative prognosis regarding the severity of the act and the intensity of the intent. The court ruled that since the first-instance judgment was sufficiently motivated, the appeal lacked the necessary critical engagement required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to critically analyze the arguments upon which the decision is based, provided the lower court's decision is sufficiently motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONARA NICOLA ( CUI 02ZXSLL ) nato a ROMA il 02/12/1968 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Carbonara Nicola ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 23 maggio 2022 dal Tribunale di Roma di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Roma il 14 aprile 2022; considerato che il motivo di ricorso non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo congruamente motivata nel suo complesso la decisione di conferma della sentenza di primo grado; considerato che il diniego della sospensione condizionale della pena risulta fondato sulla prognosi negativa, peraltro in linea con gli argomenti spesi in merito al trattamento sanzionatorio, segnatamente la gravità del fatto, le modalità di esecuzione e l'intensità del dolo; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il qt