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Ordinanza — n. 13931/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis of lower court's reasoning on statutory mitigation provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13931/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal failed to critically analyze the lower court's reasoning. The appellant merely reiterated arguments from the second instance without providing new critical examination, while the court confirmed the sentence was below the statutory average. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 69 cod. pen.: The cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates second-instance arguments without critical analysis, as the law requires only an indication of preponderant elements for statutory mitigation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility statutory mitigation provisions lack of critical analysis second instance arguments penal code mitigation motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Tivoli il 15 aprile 2019; ritenuto che l'unico motivo di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.62 bis e 69 cod.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
pen.) non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANTIMI GIOVANNI nato a TIVOLI il 08/05/1984 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; , ./ Motivi della decisione Rilevato che l'imputato D'Antimi Giovanni ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa in data 24 gennaio 2020, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Tivoli di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Tivoli il 15 aprile 2019; ritenuto che l'unico motivo di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.62 bis e 69 cod. pen.) non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato, in particolare, che le argomentazioni poste a base del ricorso rappresentano la mera reiterazione dei motivi di appello, i quali hanno trovato puntuale replica a pag.2, con completa indicazione delle ragioni della decisione; rilevato che, in ogni caso, la pena irrogata è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01;

Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243) e che la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, non impone, tuttavia, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 IIisiglie