Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis of lower court's sentencing and responsibility arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, confirming the second-instance judgment against the defendant. The appellant argued for a reduction in sentence and clarified responsibility, but the court found these arguments merely reiterated those from the appeal stage without critical engagement. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning was deemed sufficient and the new claims lacked necessary analytical depth.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 607 c.p.p.; Art. 62 bis cod. pen.: The cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates appeal arguments without critical analysis of the lower court's reasoning on sentencing or responsibility, as the judge need only indicate elements of preponderant relevance for mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDREKA AMARILDO nato il 10/12/1989 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Ndreka Amarildo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa in data 11 giugno 2019, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Roma di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Roma il 3 marzo 2019; ritenuto che i motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio) non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato, in particolare, che le argomentazioni poste a base del ricorso rappresentano la mera reiterazione dei motivi di appello, i quali hanno trovato puntuale replica a pag.2, con completa indicazione delle prova a carico, con le quali il ricorso omette di confrontarsi; rilevato che, in ogni caso, la pena irrogata è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01;
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243) e che la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, non impone, tuttavia, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il igl i , e