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Ordinanza — n. 13928/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13928/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's arguments merely reiterated those from the appeal stage without providing a critical analysis. The lower court had already addressed the appellant's claims regarding responsibility and mitigating circumstances, which the Supreme Court found to be a complete and adequate response. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are merely a repetition of those previously examined and rejected by the lower court without offering a critical analysis of the reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility reiteration of arguments lack of critical analysis mitigating circumstances court costs and fine motivi di cassazione allegazione motivata difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INNOCENTE GIACOMO nato a POZZUOLI il 24/09/1965 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Innocente Giacomo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa in data 26 gennaio 2016 dal Tribunale di Napoli di condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2022, n.115 commesso in Napoli il 16 gennaio 2012 con la recidiva reiterata infraquinquennale; ritenuto che i motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità e vizio di motivazione in punto di circostanze attenuanti generiche) non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato, in particolare, che le argomentazioni poste a base del ricorso rappresentano la mera reiterazione dei motivi di appello, i quali hanno trovato puntuale replica a pag.5, con riguardo al primo motivo, tale da escludere qualsivoglia travisamento, e a pag.6, con riguardo al secondo motivo, della sentenza impugnata, evidenziandosi peraltro il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sin dal primo grado; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 re ,pstenso