Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to erroneous application of law and lack of sentencing justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Lovacovic Giancarlo inadmissible. The appellant argued for a reduction in his sentence under Article 116 of D.Igs. 285/1992, claiming erroneous legal application and insufficient reasoning regarding the penalty. The court rejected these grounds, noting the imposed sentence was already below the average statutory range and finding no valid reasons for exemption from costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 comma 15 d. Igs. 30 aprile 1992 n. 285; The cassation appeal is inadmissible when the lower court's sentencing decision is within the statutory limits and the appellant fails to demonstrate a specific violation of law or a defect in the reasoning that justifies a new trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVACOVIC GIANCARLO nato a CENTO il 14/09/1953 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; „g Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Lovacovic Giancarlo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in data 21/12/2022 dal Tribunale di Padova di condanna per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d.
Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Padova il 26 marzo 2019; considerato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena; rilevato che la pena irrogata, in relazione alla quale si rinviene specifica motivazione a pag.2, è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Cofsgliere estensore Il P