Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13926/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation on witness testimony and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13926/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Rota Marco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued for procedural nullities and illogical reasoning regarding witness testimony and alcohol test timing, but the court found these arguments generic and lacking in specific legal grounds. Consequently, the appeal was rejected because the arguments did not meet the strict requirements for admissibility in a non-participated chamber hearing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 1 e 611 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, do not specifically address the contested points, or concern matters outside the scope of the admissibility review, such as factual reconstruction.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal generic grounds of appeal non-participated chamber hearing witness testimony relevance alcohol test validity procedural nullity Cassazione Corte di Cassazione guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 1 c.p.p.
"rito camerale non partecipato" ex art. 610, comma 1 e 611 cod.
Art. 611 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Dalla Tomba
e che, pertanto, che è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Dalla Tomba, Rv.
Sez. 4, n. 39725 del 06/06/2019, Angeli
Sez. 4, n. 39725 del 06/06/2019, Angeli, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTA MARCO nato a CUSCO( PERU') il 01/05/1988 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; ib Motivi delta decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Rota Marco, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

c) e 2-bis cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità; mancanza di motivazione della sentenza impugnata;

2. Manifesta illogicità della motivazione. Letta la nota depositata telematicamente con cui la difesa dichiara di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria forense. Rilevato che il presente procedimento segue le forme del cd. "rito camerale non partecipato" ex art. 610, comma 1 e 611 cod. proc. pen. e che, pertanto, che è priva di effetti l'istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l'istante diritto di partecipare all'udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, Dalla Tomba, Rv. 284786 - 01, in motivazione la Corte ha precisato che il rinvio può essere concesso solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore e che, dunque, in caso di trattazione scritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione).

Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che il rilievo riguardante la mancata audizione del teste di riferimento è genericamente posto: pur dolendosi la difesa della mancata escussione dell'Agente D'Atri Giulio, richiesta rigettata dai giudici di merito per la ritenuta superfluità della prova, nulla la difesa argomenta in merito alla sua decisività ai fini della decisione assunta. Sul punto occorre rilevare come la conseguenza dell'omessa citazione del teste di riferimento richiesta da una parte sia rappresentata dall'inutilizzabilità delle dichiarazioni relative a fatti che il dichiarante ha affermato di aver appreso da tale teste: nell'economia della decisione impugnata la redazione dello schizzo planimetrico, effettuata dal teste di riferimento, non ha avuto alcun rilievo alla stregua di quanto argomentato in sentenza in ordine alla responsabilità dell'imputato; la circostanza, infatti non è richiamata in alcun passaggio della sentenza.

Ritenuto, quanto alla seconda doglianza, che l'intervallo di tempo di poco più di un'ora tra l'incidente e la misurazione effettuata mediante alcoltest non incide sulla validità dell'accertamento, ritenendo la giurisprudenza di legittimità che solo il decorso di alcune ore dalla condotta incriminata imponga di verificare il valore scientifico da attribuire alla prova (cfr. Sez. 4, n. 39725 del 06/06/2019, Angeli, Rv. 277618). Considerato che la prospettazione riguardante la possibilità che l'imputato abbia assunto sostanze alcoliche dopo l'incidente stradale è inammissibile in questa sede, attinendo a profili riguardanti la ricostruzione del fatto e la interpretazione delle emergenze probatorie, estranei al sindacato di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Cons