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Ordinanza — n. 13924/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reclassification for drug trafficking as professional crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13924/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to reclassify the drug trafficking offense under Article 73, Section 5 of the Criminal Code, claiming an inaccurate reconstruction of facts and evidence. The court rejected these claims, affirming that the trial judges correctly assessed the evidence to demonstrate the appellant's professional activity and significant market reach, which precluded the 'minimal offensiveness' required for the specific reclassification.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. 309/90; The Court of Cassation holds that an appeal alleging erroneous fact-finding regarding the reclassification of drug trafficking as a professional crime is inadmissible if the lower court's comprehensive evaluation of evidence, such as transaction frequency and client plurality, validly establishes the requisite professional nature and market impact.

Parole chiave

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drug trafficking reclassification professional criminal activity minimal offensiveness threshold Cassation inadmissibility evidence evaluation standard traffico aggravato di stupefacenti corrispondenza con il difensore reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRABELSI MOHAMED (CUI 05NNGKT) nato il 06/02/1997 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Trabelsi Mohamed, ritenuto responsabile, nelle sentenze di merito conformi, del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa lamenta erroneità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma V, d.P.R. 309/90; inesatta ricostruzione dei fatti ed interpretazione delle prove raccolte a carico del prevenuto.

Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto e che le doglianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito sono palesemente versate in fatto. Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (frequenza delle cessioni, pluralità di clienti, continua disponibilità di eroina) indicativi della professionalità dell'attività illecita a cui era dedito l'imputato e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il