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Ordinanza — n. 13923/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and failure to pay costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13923/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Bertolini Michele inadmissible, confirming the lower court's rejection of his claims. Bertolini argued that the appellate court failed to exclude criminal liability due to his confused state from a traffic accident and alleged a lack of reasoning regarding his intent to violate the law. The court ruled that these arguments merely repeated issues already thoroughly examined and dismissed by the trial judge, who found concrete evidence of the defendant's conscious refusal to submit to testing.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it reproduces grounds already examined and rejected by the lower court without presenting new elements capable of altering the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of grounds conscious refusal alcohol testing procedural costs delitto ritardo ingiustificato dell'azione penale allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 366 cod. proc. pen.
Art. 42 cod. pen.
D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285
186, commi 2 e 7, D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285.
articolo 42 cod. pen
Con il primo motivo deduce violazione dell'articolo 42 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLINI MICHELE nato a BISACCIA il 03/02/1987 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; %

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino con la quale Bertolini Michele era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, commi 2 e 7, D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285. L'imputato, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'appello, articolando due motivi di doglianza.

1. Con il primo motivo deduce violazione dell'articolo 42 cod. pen. per non aver il giudice d'appello escluso la responsabilità penale dell'imputato per il fatto che lo stesso non si sia consapevolmente rifiutato di sottoporsi all'accertamento a causa dello stato confusionale in cui versava in ragione dell'occorso sinistro stradale.

2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della coscienza e volontà di trasgredire la norma di legge contestata. Il ricorso risulta inammissibile. Deve rilevarsi come entrambi i motivi di ricorso siano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni immuni da vizi logici. Ed invero, si è osservato in sentenza come il ricorrente, al cospetto del chiaro avvertimento degli operanti, categoricamente si fosse rifiutato sia di sottoporsi all'accertamento mediante alcoltest, sia di recarsi presso il più vicino presidio sanitario.

La tesi difensiva è stata dunque correttamente oisattesa in assenza di elementi concreti capaci di rendere plausibile la prospettazione difensiva della ricorrenza di uno stato di totale obnubilamento della coscienza del prevenuto ed in presenza, al contrario, di elementi idonei a far ritenere che egli fosse consapevole della scelta operata, attesa la risolutezza del rifiuto opposto. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Cons