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Ordinanza — n. 13922/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns fact-finding reserved to the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13922/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal filed by Hailass Hicham inadmissible. The defense argued a violation of law regarding liability under Article 73, paragraph 5 of D.P.R. 309/1990, claiming the lower court's reasoning was contradictory and illogical. The court rejected this because such arguments concern the evaluation of evidence and fact-finding, which are exclusively reserved to the court of first instance and are unreviewable in cassation unless the reasoning is manifestly flawed.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990; Appeals to the Supreme Court on fact-finding and evidence evaluation are inadmissible as these matters fall within the exclusive jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility fact-finding exclusive jurisdiction evaluation of evidence review Article 73 D.P.R. 309/1990 contradictory reasoning standard reato di poca entità reati qualificati contro gli stupefacenti consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990
Rilevato che, con motivo unico, la difesa deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 e, comunque, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990
Rilevato che, con motivo unico, la difesa deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 e, comunque, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAILASS HICHAM (CUI 03NPDTO) nato il 23/10/1987 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Hailass Hicham a mezzo del difensore. Rilevato che, con motivo unico, la difesa deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 e, comunque, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto.

Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 4 della sentenza, laddove ha posto in rilievo le circostanze in cui è avvenuto il controllo di polizia (il ricorrente è stato sorpreso mentre stazionava su una panchina in un luogo teatro di spaccio, aspetto che rende inverosimile la ricostruzione offerta dalla difesa).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere este