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Ordinanza — n. 13921/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of critical legal analysis in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13921/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to critically analyze the lower court's reasoning. The appellant argued for generic mitigating circumstances against recidivism but did not adequately contrast these arguments with the court's detailed justification. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Artt. 69 e 99 cod. pen.: An appeal for cassation is inadmissible if the complaint alleges a violation of law without providing a necessary critical analysis of the arguments underlying the decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of critical analysis violation of law complaint recidivism mitigation Italian criminal procedure passaporto testimonianza della vittima carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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Artt. 69 e 99 cod. pen.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
pen.) non scandita da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSARIELLO CHRISTIAN nato a TORINO il 12/01/1977 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; i .? Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Passariello Christian ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in data 1/02/2022 dal Tribunale di Torino di condanna per il reato di cui a 'ailt.189 d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Torino il 5 giugno 2018; considerato che il ricorrente, con unico motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale (artt.69 e 99 cod. pen.) non scandita da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo allegato la violazione di legge senza adeguato confronto con la motivazione, essendo stata esposta ampia indicazione a pag.6 delle ragioni inerenti al caso concreto, nel merito, a sostegno del diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il • • lierS estensore Il PrsiI1