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Ordinanza — n. 13919/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts and evidence evaluation belong exclusively to the Court of Appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13919/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Guerrieri Andrea inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Guerrieri argued violations of the Penal Code and Road Code regarding the reconstruction of facts and evidence evaluation. The court ruled that reviewing factual elements and adopting new fact-finding parameters are precluded from the cassation judge, reserving this exclusive competence to the Court of Appeal which provided adequate reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; In cassation proceedings, the judge of legality is precluded from re-evaluating factual elements or adopting new parameters for fact reconstruction, reserving such exclusive competence to the court of first instance or appeal.

Parole chiave

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cassation inadmissibility factual evaluation competence Court of Appeal jurisdiction evidence assessment preclusion road traffic offenses delitto di fuga vittima di infortunio infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 42 c.p.
Art. 43 c.p.
Art. 189, comma 7, cod. strada
Art. 360, n. 5 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRIERI ANDREA nato il 04/06/1996 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Guerrieri Andrea, ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada; Rilevato che il ricorrente lamenta violazione degli artt. 42 e 43 cod. pen., 189, comma 7, cod. strada e vizio di motivazione.

Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale (si veda quanto argomentato a pag. 5 della sentenza, in cui si pone in evidenza come il prevenuto fosse perfettamente in grado di rendersi conto del fatto che il conducente della vettura tamponata avesse riportato lesioni in considerazione della tipologia dello scontro e della violenza dell'urto).

Ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas