Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for inadmissible factual complaints and lack of arbitrariness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Maghfour Karim inadmissible, ordering him to pay court costs. The defense argued that the lower court failed to apply a statutory mitigating circumstance and lacked proper reasoning regarding the sentence. The court rejected these claims as mere factual complaints unsuitable for review at the appellate stage and confirmed the original sentence was not arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Complaints regarding the non-application of mitigating circumstances or the congruity of the penalty are inadmissible in cassation if they constitute mere factual disputes already adequately examined by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGHFOUR KARIM nato il 01/08/1971 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso proposto da Maghfour Karim a mezzo del difensore; Rilevato che la difesa lamenta:
1. Inosservanza dell'art. 62 n. 4 cod. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione della suddetta attenuante;
2. Mancanza, contraddittorietà della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Ritenuto che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale nel motivare il diniego laddove esclude che possa rinvenirsi un lucro di lieve entità nella contestata attività delittuosa, avuto riguardo al valore economico dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità del reo, pari a 72 dosi medie singole ed alla somma ricavata dalla cessione di una dose pari a dieci euro).
Considerato che la sentenza è sorretta da motivazione adeguata in punto di trattamento sanzionatorio (motivo secondo del ricorso)„ avendo la Corte di merito ritenuto congrua la misura della pena come determinata in primo grado alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tenuto conto della negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti, di cui due specifici. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore