Italian Court dismisses appeals against drug trafficking conviction for inadmissible procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Gaidiero Luigi and Romano Francesco inadmissible. The appellants argued for a reclassification of their drug trafficking acts under Article 73, Section 5 of the relevant decree, claiming the lower court's reasoning was illogical. The court rejected this, noting that the trial court correctly evaluated evidence to establish the defendants' professional nature and significant market impact, which precluded the 'minimal offensiveness' exception. Consequently, the appeals were dismissed as they sought a factual re-evaluation outside the scope of appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90: Appeals seeking a re-evaluation of evidence to qualify facts under the minimal offensiveness provision are inadmissible when the lower court's reasoning is logically coherent and based on a comprehensive assessment of professional criminal conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GALDIERO LUIGI nato a CASERTA il 08/07/1992 ROMANO FRANCESCO nato a NAPOLI il 08/09/1977 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorsi proposti a mezzo del difensore da Gaidiero Luigi e Romano Francesco, ritenuti responsabili, nelle sentenze di merito conformi, dei reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Rilevato che i ricorrenti, formulando nei rispettivi ricorsi comuni ragioni di doglianza, lamentano quanto segue.
1. Violazione del combinato disposto di cui all'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/90 per mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; manifesta illogicità della motivazione, tale da non rendere intellegibile il processo logico- giuridico posto dalla Corte territoriale a base della decisione. Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto e che le doglianze difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla Corte di merito sono palesemente versate in fatto.
Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta degli imputati ha negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (significativi quantitativi della sostanza stupefacente, diversa tipologia della sostanza, modalità operative dell'attività di spaccio) indicativi della professionalità dell'attività illecita a cui erano dediti gli imputati e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.
Ritenuto che la motivazione offerta è conforme ai principi stabiliti in questa sede, recentemente ribaditi da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo. Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perché proposti per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva sulla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. 309/1990, è volta a conseguire una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità al cospetto di argomentazioni del tutto logiche e coerenti.
Ritenuto che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere