Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13916/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific allegations regarding post-crime conduct for non-punishment. The court rejected the claim that the penalty was improperly applied or motivated.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13916/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a reduction in sentence based on erroneous legal application and insufficient reasoning regarding Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected these claims because the specific allegations required to trigger the non-punishment provision were absent from the record, and the existing penalty was already below the statutory average.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131 bis cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen. requires specific allegations of post-crime conduct and must be evident from the existing record without further factual investigation; otherwise, the claim is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility non-punishment provision post-crime conduct allegations penalty determination reasoning statutory average penalty attenuazione della pena pena minima proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131 bis cod. pen.
e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena; considerato che la prima questione non è stata devoluta al giudice di appello e che la rilevabilità d'ufficio dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., come novellato dall'art.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Corte cost. n. 186/2000
271243); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
art. 131 bis cod. pen
e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena; considerato che la prima questione non è stata devoluta al giudice di appello e che la rilevabilità d'ufficio dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., come novellato dall'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n.396 del 17/11/2023
Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019
285726 - 01); rilevato che la pena irrogata, in relazione alla quale si rinviene specifica motivazione a pag.3, è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCOVO ANGELO nato a NAPOLI il 23/05/1978 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Viscovo Angelo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, con riduzione della pena, la sentenza emessa in data 13/05/2021 dal Tribunale di Nola di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Volla il 25 aprile 2021; considerato che il ricorrente, con i motivi di ricorso, ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.131 bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena; considerato che la prima questione non è stata devoluta al giudice di appello e che la rilevabilità d'ufficio dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 presuppone, da un lato, la specifica allegazione di elementi riferibili alla condotta successiva al reato, nel caso in esame non presenti, e dall'altro la rilevabilità dagli atti dei presupposti per la sua applicazione senza che siano necessari ulteriori accertamenti fattuali, ugualmente insussistenti nel caso concreto (Sez. 2, n.396 del 17/11/2023, dep. 2024, Maiocchi, Rv. 285726 - 01); rilevato che la pena irrogata, in relazione alla quale si rinviene specifica motivazione a pag.3, è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01;

Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il C reste