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Ordinanza — n. 13915/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain for inadmissible grounds not listed in statutory exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13915/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain judgment inadmissible because the grounds raised did not fall within the statutory exceptions. The appellant argued the sentence was inadequate and failed to consider non-punishability causes, but these were excluded by law. The court ruled that only specific issues like legal qualification errors or lack of consent are admissible, leading to the dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain judgments are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general complaints about sentencing adequacy or omitted non-punishability factors.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds statutory exceptions sentencing adequacy non-punishability Corte di Cassazione procedural exclusion motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE MOHAMED (CUI: 06KU2ZZ) nato il 28/11/1984 avverso la sentenza del 20/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GENOVAdaty-teviso e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto da Gueye Mohamed a mezzo del difensore. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che, il motivo di ricorso proposto, contenente diversi rilievi sul trattamento sanzionatorio, sulla mancata considerazione di eventuali cause di non punibilità e sulla inadeguatezza della motivazione non rientrano nel nunnerus clausus delle doglianze deducibili con ricorso per cassazione.

Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il