Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13914/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing agreement for generic legal error without specific illegality proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13914/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a sentencing agreement based on a generic claim of calculation error. The appellant failed to allege specific legal illegality as required by Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentencing agreements must allege specific legal illegality; generic claims of calculation error are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing agreement appeal generic legal error calculation error claim inadmissible appeal Criminal Procedure Code modalità di calcolo dell'ammenda ammende per infrazione procedurale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
commesso in Ostuni il 14 giugno 2022; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
pen.), proposto per un motivo (violazione di legge per errore nel calcolo della pena), generico e, comunque, non deducibile ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod.
Art. 444 c.p.p.
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod.
Art. 616 c.p.p.
C. Cost. 186/2000
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per un motivo (violazione di legge per errore nel calcolo della pena), generico e, comunque, non deducibile ai sensi dell'art.
articolo 616 cod. proc. pen
282322 - 01); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALABELLA BIAGIO GIUSEPPE nato a LATRONICO il 29/08/1943 avverso la sentenza del 23/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISI Fiat-U avviso alle parti4 udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO i , ( Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Falabella Biagio Giuseppe ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Brindisi ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di cui all'art.589 bis, commi 1 e 6, cod. pen. commesso in Ostuni il 14 giugno 2022; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per un motivo (violazione di legge per errore nel calcolo della pena), generico e, comunque, non deducibile ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata), non essendo allegata l'illegalità della pena (Sez. 2, n.46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322 - 01); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il