Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of motivation comparison and generic mitigation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the second ground lacked sufficient comparison with the defendant's pre-conviction life. The first ground was rejected as manifestly unfounded because the appellate court correctly weighed negative factual elements alongside the statutory data. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.: The appeal is inadmissible if the complaint regarding omitted generic mitigating circumstances fails to adequately compare them with the specific elements of the case, particularly the defendant's pre-conviction life.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASANO GIUSEPPE nato a SESSA AURUNCA il 17/11/1970 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Fasano Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata con disapplicazione della recidiva, la pronuncia emessa il 31/03/2023 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, che lo ha condannato per il reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Sessa Aurunca il 24 settembre 2022; ritenuto che il primo motivo di censura, inerente a violazione di legge e vizio di motivazione per omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/90, sia manifestamente infondato; ritenuto che il giudice di appello abbia valutato (pag.3) gli elementi istruttori in conformità ai principi giurisprudenziali in materia (Sez.U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo) attribuendo rilievo negativo a plurimi elementi caratteristici del fatto concreto oltre al dato ponderale (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615) e che per i motivi indicati la censura, reiterativa di analogo motivo di appello, non superi il vaglio di ammissibilità; ritenuto che con il secondo motivo di ricorso ( vizio di motivazione in punto di omesse attenuanti generiche) si proponga censura inammissibile in quanto priva di adeguato confronto con gli elementi indicati a pag.3, segnatamente alla vita anteatta dell'imputato, e, in ogni caso, afferente a trattamento sanzionatorio minimo in relazione ai limiti edittali; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il sigli e estensore