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Ordinanza — n. 13912/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding waived acquittal grounds in second-instance plea bargaining. The court ruled that the appeal is inadmissible because the defendant waived acquittal grounds. The court held that the appeal is inadmissible because the defendant waived acquittal grounds. The court held that the appeal is inadmissible because the defendant waived acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13912/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's lawyer argued a defect in reasoning regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, claiming the second-instance judge failed to address acquittal grounds. The court rejected this, noting that under the plea bargaining regime, once the defendant waives specific grounds, the appellate court is not required to evaluate them, making such complaints inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In second-instance plea bargaining, appeals challenging the failure to address acquittal grounds under Article 129 are inadmissible because the defendant's waiver limits the appellate court's cognition to non-waived reasons.

Parole chiave

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second instance plea bargaining waiver of acquittal grounds inadmissible appeal de plano Article 129 Code of Criminal Procedure plea bargaining in appeal partecipazione al reato testimone a carico testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Silvestro Emilio, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto dall'imputato, rilevato che il difensore lamenta vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che a seguito della reintroduzione del cd.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod.
Law n. 103 del 2017
Art. 599, comma 4 cod. proc. pen.
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Silvestro Emilio, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
«In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto dall'imputato, rilevato che il difensore lamenta vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILVESTRO EMILIO nato a NAPOLI il 14/12/1972 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato viso al parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Silvestro Emilio, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza. Esaminato il ricorso proposto dall'imputato, rilevato che il difensore lamenta vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen, ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102, così massimata:

«In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 marzo 2024 Il Consigliere estenso