Cassation court dismisses appeal for late filing, citing missed 15-day deadline under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the statutory 15-day limit from notification. Although the appellant argued his address of service was already in the appeal act, the appeal was submitted on December 15, 2023, after the November 30 deadline. The court ruled that such procedural defects require dismissal without formalities and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-ter c.p.p.; Art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals must be lodged within fifteen days of notification; failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible without formalities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNI DANIELE nato a BENTIVOGLIO il 15/07/1998 avverso l'ordinanza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Bruni Daniele, a mezzo del difensore, ricorre avverso l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte d'appello di Bologna in data 14/11/2023 per mancato rispetto dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.. Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale, lamentando che l'elezione di domicilio - la cui carenza era stata posta a fondamento dell'ordinanza impugnata - era già contenuta nell'atto di impugnazione. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto. L'ordinanza della Corte di appello, depositata in data 14 novembre 2023, era notificata al difensore dell'imputato in data 15/11/2023. Ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.
a) cod. proc. pen. l'ordinanza doveva essere impugnata entro il termine di 15 giorni dalla notifica (termine ultimo il 30 novembre 2023). L'impugnazione è stata proposta in data 15 dicembre 2023, ben oltre il termine suddetto. L'inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 marzo 2024 Il Consigliere este