Italian Supreme Court dismisses appeal against drunk driving conviction for lack of critical analysis of lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Eugenio Pedrotti's cassation appeal inadmissible regarding his drunk driving conviction. The appellant argued for a critical review of the lower court's findings on blood alcohol levels, the denial of the non-punishment clause, and sentencing proportionality. The court ruled that the appellate judgment sufficiently addressed these arguments without requiring a new critical analysis of the evidence or discretion exercised by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Supreme Court declares an appeal inadmissible when the lower court's decision contains a sufficient and critical analysis of the arguments presented by the parties, rendering a new substantive review unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDROTTI EUGENIO nato a TRENTO il 14/11/1995 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;# Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Pedrotti Eugenio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa in data 2406/2022 dal Tribunale di Trento, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.186, comma 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, d. lgs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Trento il 25 gennaio 2020; letta la memoria difensiva con la quale si contesta l'inammissibilità; ritenuto che i motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento del tasso alcolemico, in relazione al diniego di applicazione dell'art.131 bis cod. pen., in relazione alla congruità della pena e al diniego del beneficio della non menzione), non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che il giudice di merito alle pagg.6-10 ha ampiamente dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione di non prendere in considerazione la consulenza tecnica di parte, non essendovi alcun obbligo di confutare mediante perizia una tesi alla quale non è riconosciuta efficacia di prova scientifica indipendentemente dalle condizioni soggettive dell'assuntore (Sez.4, n.8489 del 25/01/2023, Doimo, n.m.;
Sez.4, n.3862 del 10/11/2017, dep. 2018, Cavallini, n.m.); considerato che il diniego della causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis cod. pen. è stato ampiamente e congruamente motivato alle pagg.10-12 con particolare riguardo alla pericolosità della condotta nel caso concreto, richiedendosi in questa sede una inammissibile rivalutazione delle emergenze istruttorie; considerato che la tesi difensiva, secondo la quale la circostanza aggravante dell'ora notturna esprime maggior disvalore quando la condotta sia posta in essere nel cuore della notte, è manifestamente infondata e non giova, in quanto tale, a scardinare il giudizio discrezionale del giudice di merito in punto di trattamento sanzionatorio; considerato che alle pagg.15-16 è stata fornita ampia motivazione a sostegno del diniego della non menzione e che le ragioni esposte non si pongono in contraddizione con la scelta di irrogare la pena in misura minima e con i presupposti sui quali si è fondata la concessione della sospensione condizionale della pena (Sez.2 n.11992 del 18/02/2020, Nether, Rv.278572-01); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così