Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis of lower court's reasoning on statutory mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to critically analyze the statutory mitigation under Article 73, paragraph 7, of the Drug Trafficking Decree. The court rejected this, noting the trial judge correctly applied the objective nature of the mitigation based on concrete aid to investigative organs, without requiring genuine repentance. Consequently, the court found the appeal's reading of the motivation to be fragmented and insufficiently critical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; When a cassation appeal challenges the lack of critical analysis of the lower court's reasoning, the court must verify if the appellant's arguments are based on a fragmented reading of the motivation rather than a substantive legal error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AJULUCHUKWU ZIK FRANC nato il 01/11/1977 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Ajuluchukwu Zik Franc ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa, all'esito di rito abbreviato, in data 22/09/2022 dal Tribunale di Busto Arsizio, che lo ha condannato per plurime violazioni in materia di importazione nel territorio nazionale di sostanza stupefacente commesse in Malpensa e Torino (competenza Busto Arsizio ex art.16, comma 1, e 12, comma 1 lett. b), cod.proc. pen.) nel 2021; ritenuto che il motivo di ricorso (violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione all'art.73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309), non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto, in particolare, che il giudice di merito alle pagg.23-24 ha indicato le ragioni della decisione, conformi al principio secondo il quale l'attenuante di cui si tratta ha natura oggettiva e sussiste nel caso in cui con le dichiarazioni rese sia stato offerto agli organi investigativi o giudiziari un aiuto concreto per l'interruzione dell'attività delittuosa, che si misura con una rilevante riduzione delle risorse finalizzate alla commissione di delitti in materia di stupefacenti e il conseguente impoverimento del mercato, non essendo, pertanto, necessario un atto di autentico pentimento o di spontanea resipiscenza (Sez. 3, n.29621 del 13/02/2018, Alessandrini, Rv. 273719 - 01), laddove nel ricorso si propone una lettura parcellizzata della motivazione resa dal giudice di merito; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024