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Ordinanza — n. 13907/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of sentencing and drug evidence arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13907/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Lleshaj Alfons and Gjoka Mirandi inadmissible. The appellants challenged a conviction for drug trafficking involving specific recidivism, arguing violations of law and errors in proving drug destination and sentencing. The court rejected these claims because the appeals failed to provide the necessary critical analysis of the lower court's reasoning on these specific grounds.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 192, c.p.p.: Appeals for cassation are inadmissible if they allege violations of law or defects in reasoning without first conducting a critical analysis of the arguments underlying the decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility critical analysis requirement drug trafficking conviction specific recidivism sentencing determination imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
9 ottobre 1990, n.309 commesso in Roma il 22 gennaio 2021, con recidiva specifica e infraquinquennale per Lleshaj e con recidiva infraquinquennale per Gjoka; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.
Art. 192, c.p.p.
268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), tenuto conto della giustificazione rinvenibile nella sentenza; considerato che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod.
Art. 125, c.p.p.
Art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
9 ottobre 1990, n.309 commesso in Roma il 22 gennaio 2021, con recidiva specifica e infraquinquennale per Lleshaj e con recidiva infraquinquennale per Gjoka; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.
art. 192 cod. proc. pen
268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), tenuto conto della giustificazione rinvenibile nella sentenza; considerato che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. U, n.29541 del 16/07/2020
Corte cost. n. 186/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LLESHAJ ALFONS nato il 06/10/1987 GJOKA MIRANDI nato il 13/12/1972 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che gli imputati Lleshaj Alfons e Gjoka Mirandi hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma del 23/01/2021, emessa all'esito di rito abbreviato, di condanna per il reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Roma il 22 gennaio 2021, con recidiva specifica e infraquinquennale per Lleshaj e con recidiva infraquinquennale per Gjoka; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposti per motivi (violazione di legge e vizio di motivazione su prova della destinazione a terzi della sostanza stupefacente e sulla determinazione della pena) non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), tenuto conto della giustificazione rinvenibile nella sentenza; considerato che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n.29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); considerato che la censura inerente alla prova della responsabilità degli imputati non si confronta adeguatamente con la motivazione offerta alle pagg.3- 5 della sentenza, risultando anche per tale profilo inammissibile; considerato che, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato, quale criterio valutabile, la vita anteatta degli imputati (pag.6) e che trattasi, in ogni caso, di pena inferiore alla misura media edittale; che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 m