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Ordinanza — n. 13906/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing agreement due to inadmissible procedural grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13906/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Dennis Tagliente inadmissible without formalities. The appellant challenged a sentencing agreement regarding a crime of fraud committed in Taranto, arguing against the lack of reasoning on evidence and defense arguments. The court ruled that these grounds were not deducible under Article 448 of the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.; Art. 610 comma 5 bis c.p.p.: Appeals against sentencing agreements are inadmissible if the grounds cited are not deducible under the specific provisions governing such appeals.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing agreement deducible grounds criminal procedure code procedural dismissal criminal appeal procedural costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.
9 ottobre 1990, n.309 commesso in Martina Franca il 27 agosto 2023 con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art.
Art. 1 comma 62 della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 444 cod. proc. pen.
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione su prova contraria e su deduzioni difensive in merito al trattamento sanzionatorio) non deducibili ai sensi dell'art.
Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
pen.), proposto per motivi (omessa motivazione su prova contraria e su deduzioni difensive in merito al trattamento sanzionatorio) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art.
Art. 1 comma 50 della legge 103/2017
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
C. Cost. 186/2000
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione su prova contraria e su deduzioni difensive in merito al trattamento sanzionatorio) non deducibili ai sensi dell'art.
articolo 616 cod. proc. pen
1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Giurisprudenza citata

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C. Cost. 186/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIENTE DENNIS nato a MASSAFRA il 05/03/2003 avverso la sentenza del 15/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTO.fffi-T-o avviso alle parer; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Tagliente Dennis ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Martina Franca il 27 agosto 2023 con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione su prova contraria e su deduzioni difensive in merito al trattamento sanzionatorio) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il 7 siglie stensore Il Pre