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Ordinanza — n. 13905/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing agreement as non-justiciable under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13905/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the arguments regarding sentencing proportionality were not deducible under specific procedural articles. The appellant challenged a sentence imposed via a party agreement for a crime committed in Prato, claiming the penalty lacked congruity. The court rejected this because appeals against sentencing agreements are strictly limited to specific grounds, excluding general proportionality claims.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.; Art. 610 comma 5 bis c.p.p.: Appeals against sentencing agreements are inadmissible if they concern grounds not explicitly listed in the law, such as general proportionality.

Parole chiave

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sentencing agreement appeal procedural inadmissibility proportionality of penalty party agreement crime Corte di Cassazione motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.
9 ottobre 1990, n.309 commesso in Prato il 2 marzo 2019; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art.
Art. 1 comma 62 della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 444 cod. proc. pen.
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione circa la congruità della pena) non deducibili ai sensi dell'art.
Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
pen.), proposto per motivi (omessa motivazione circa la congruità della pena) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art.
Art. 1 comma 50 della legge 103/2017
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
C. Cost. 186/2000
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione circa la congruità della pena) non deducibili ai sensi dell'art.
articolo 616 cod. proc. pen
1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAH ZINE (CUI 054VP54) nato il 17/12/1999 avverso la sentenza del 06/08/2020 del TRIBUNALE di PRATOclato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; 3 ?/ _ __ Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Salah Zine ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Prato ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Prato il 2 marzo 2019; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione circa la congruità della pena) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il c7plier