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Ordinanza — n. 13904/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against sentencing for procedural violations as inadmissible due to lack of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13904/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants against a preliminary ruling in Taranto inadmissible. The defendants argued that the lower court failed to provide reasoning regarding the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims as non-justifiable under Article 448 of the Code of Criminal Procedure, which bars appeals against sentencing applications for such defects.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: Appeals against sentencing applications are inadmissible if based on the alleged lack of reasoning for the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, as such defects are non-justifiable.

Parole chiave

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inadmissible appeals sentencing application lack of reasoning Article 129 c.p.p. Article 448 c.p.p. motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.
(capo Ni, commesso in Mottola il 14/01/2021); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art.
Art. 1 comma 62 della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 444 cod. proc. pen.
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposti per motivi (omessa motivazione circa la mancata applicazione dell'art.129 cod.
Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art.
Art. 1 comma 50 della legge 103/2017
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
C. Cost. 186/2000
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposti per motivi (omessa motivazione circa la mancata applicazione dell'art.129 cod.
articolo 616 cod. proc. pen
1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALOISIO GIACOMO nato a MOTTOLA il 12/01/1993 GUISA VALERIO nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 28/05/1993 avverso la sentenza del 27/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTOdato avviso alle part; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; y i Motivi della decisione Rilevato che gli imputati Aloisio Giacomo e Guisa Valerio hanno proposto ricorso, con distinti atti, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto ha loro applicato una pena, su accordo delle parti, per plurime violazioni dell'art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (capi A,B,C,C1,d per entrambi; capi E,F,J,J1 per Aloisio; capi G,G1,H,K,K1,K2 per Guisa) commesse in Mottola nel 2020-2021 e per la violazione degli artt.110, 61 n.2, 339,comma 1, 612 cod. pen. (capo N, commesso in Mottola il 14/01/2021) e degli artt.110, 628, commi 1 e 3 n.1, cod. pen. (capo Ni, commesso in Mottola il 14/01/2021); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposti per motivi (omessa motivazione circa la mancata applicazione dell'art.129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il rz iglie e