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Ordinanza — n. 13903/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of motivation and insufficient comparison with sentencing elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13903/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Marco Pucillo inadmissible. The appellant challenged a second-instance conviction for a specific recidivism offense, arguing violations of law regarding fact qualification and sentencing determination. The court rejected these claims as the lower court's reasoning was sufficiently motivated and the second ground lacked a proper comparison with the relevant sentencing elements.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; Art. 600 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds for violation of law or defect of motivation are manifestly unfounded or lack an adequate comparison with the elements indicated in the judgment.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specific recidivism defect of motivation violation of law sentencing determination adeguamento della pena alleggerimento della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90
Art. 600 c.p.p.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez.U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUCILLO MARCO nato a ANZIO il 06/06/1989 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; f Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Pucillo Marco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 21/06/2022 dal Tribunale di Marsala, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Mazara del Vallo il 29 marzo 2022 con recidiva specifica e infraq u inquenna le; ritenuto che il primo motivo di censura, inerente a violazione di legge e vizio di motivazione per omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/90, sia manifestamente infondato; ritenuto che il giudice di appello abbia valutato (pag.4) gli elementi istruttori in conformità ai principi giurisprudenziali in materia (Sez.U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo) attribuendo rilievo negativo a plurimi elementi caratteristici del fatto concreto oltre al dato ponderale (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615) e che per i motivi indicati la censura non superi il vaglio di ammissibilità; ritenuto che con il secondo motivo di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena) si proponga censura inammissibile in quanto priva di adeguato confronto con gli elementi indicati a pag.5 e, in ogni caso, afferente a trattamento sanzionatorio minimo in relazione ai limiti edittali; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il cri lier nso