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Ordinanza — n. 13902/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming contradiction between denying general mitigating circumstances and granting suspended sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13902/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Aversa's appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower court contradicted itself by denying general mitigating circumstances while granting a suspended sentence. The court reasoned that these two legal institutions serve different purposes and do not conflict, noting the defendant's high blood alcohol level as a valid reason for denying leniency. Consequently, the appeal was dismissed, and Aversa was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, poiché i due istituti hanno presupposti e finalità diversi.

Parole chiave

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suspended sentence general mitigating circumstances blood alcohol level inadmissible appeal penal code article 62-bis attenuazione della pena individualizzazione della commisurazione penale sospensione condizionale della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
art. 133 cod. pen
279549 - 02: «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020
Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che non sussiste incompatibilità tra la mancata concessione delle attenuanti generiche ed il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, rispondendo i due istituti ad esigenze diverse (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVERSA LUIGI nato a CROTONE il 18/05/1989 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso proposto da Aversa Luigi a mezzo del difensore; rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: contraddittorietà della motivazione nella parte in cui concede la sospensione della pena e, al tempo stesso, nega il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.

Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che non sussiste incompatibilità tra la mancata concessione delle attenuanti generiche ed il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, rispondendo i due istituti ad esigenze diverse (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Rv. 280047 - 02:"Non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche").

Ritenuto che la mancata concessione delle attenuanti generiche è sostenuta da conferente argomentazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire la concessione del beneficio e la pericolosità della condotta serbata in ragione dell'elevato tasso alcolimetrico (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02: «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente»).

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consiglie