Cassation court dismisses appeal claiming sentencing errors and lack of recidivism exclusion for drug trafficking defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Mario Sollami's appeal inadmissible, rejecting claims regarding sentencing errors and the exclusion of aggravated recidivism. The lower court properly identified the defendant's criminal conduct as suitable for revealing increased social danger based on multiple specific prior convictions. The court ruled that the appeal's arguments constituted mere complaints on facts already adequately examined and dismissed by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99, 62, 70, 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot examine complaints regarding sentencing congruity or the application of mitigating circumstances if they amount to mere factual disputes already resolved by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLLAMI MARIO nato a PALERMO il 26/06/1999 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso proposto da Sollami Mario a mezzo del difensore; Rilevato che la difesa lamenta:
1. Vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen.;
2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62, comma 1, n. 4 e 70 cod. pen.;
3. Violazione degli artt.132 e 133 cod. pen. Considerato, quanto alla mancata esclusione della recidiva qualificata, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo la Corte di merito evidenziato l'idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato in ragione dei molteplici precedenti penali specifici annoverati. Rilevato che la motivazione espressa in sentenza soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690;
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 - 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 - 01). Ritenuto che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale nel motivare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., laddove esclude che possa rinvenirsi un lucro di lieve entità nella contestata attività delittuosa, avuto riguardo al valore economico dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità del reo, pari a 125 dosi complessive, ed alla somma oggetto di scambio, pari a 50 euro).
Considerato che la sentenza è sorretta da motivazione adeguata in punto di trattamento sanzionatorio (motivo terzo del ricorso, impropriamente denominato quarto), avendo la Corte di merito ritenuto congrua la misura della pena come determinata in primo grado alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tenuto conto della entità del fatto e della negativa personalità dell'imputato. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consiglier