Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal and factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ficarrotta Michele inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The defense argued that the lower court's sentence lacked sufficient motivation regarding the imputability of the crime under Article 73, paragraph 5, of the Penal Code. The court rejected this claim because the appeal grounds were generic, failed to contrast with the lower court's reasoning, and did not meet the specificity requirements of Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591 c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the legal reasons and factual elements supporting the request, as required by Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICARROTTA MICHELE nato a PALERMO il 28/12/1999 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Ficarrotta Michele, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., dolendosi dell'insufficienza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto. Considerato che i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Rilevato che le doglianze espresse nella impugnazione sono generiche, prive di confronto con le argomentazioni illustrate in motivazione e del tutto carenti di specificità. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna :la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Pre