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Ordinanza — n. 13892/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13892/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13892/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO PASQUALE nato a PESCARA il 22/05/1997 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Di Rocco Pasquale, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 116, comma 15, cod. strada. Rilevato che la difesa, nel motivo unico proposto, lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 13892/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 116, comma 15, cod. strada. Rilevato che la difesa, nel motivo unico proposto, lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Parole chiave

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circostanza attenuante scemata imputabilità corresponsabilità della vittima risarcimento alle vittime di reati obbligo di ridurre il danno pentito

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO PASQUALE nato a PESCARA il 22/05/1997 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Di Rocco Pasquale, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 116, comma 15, cod. strada. Rilevato che la difesa, nel motivo unico proposto, lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. Ritenuto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuta da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali anche specifici (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente").

Considerato che risulta irrilevante la circostanza che nel decreto penale di condanna siano state concesse le circostanze attenuanti generiche, essendo del tutto autonome le due decisioni (la prima assunta in sede di emissione del decreto del decreto penale di condanna a seguito di una delibazione sommaria, la seconda assunta all'esito del giudizio). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere estens