Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Morvillo Valerio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for a specific recidivism crime, arguing issues regarding liability and sentencing under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these grounds because they did not require a critical re-evaluation of the lower court's reasoning, which is prohibited for the supreme court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or arguments; appeals must be based on critical analysis of the lower court's reasoning, otherwise they are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORVILLO VALERIO nato a NAPOLI il 05/09/1976 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; , t( Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Morvillo Valerio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa in data 26/01/2021 dal Tribunale di Napoli, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.95 d.P.R. 30 maggio 2022, n.115 commesso in Napoli il 16 aprile 2015 con recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale; ritenuto che entrambi i motivi, in punto di affermazione della responsabilità e di applicazione dell'art.131 bis. cod. pen., non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e tendono a sollecitare una, inammissibile, rivalutazione del fatto da parte della Corte di legittimità; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Cgrrt4iglie etensore Il Prei