Ordinanza — n. 13890/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMIS GABRIELLA nato a CATANIA il 01/09/1969 avverso la sentenza del 25/09/2023 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata resa dal10ilorte di Catania in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Sezione Terza della Corte di Cassazione (sent. n. 13784/23 del 20/1/2023); visto il ricorso proposto da Comis Gabriella a mezzo del difensore; rilevato che la sentenza di annullamento ha riguardato unicamente il punto concernente l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. Considerato, alla luce di quanto premesso, che le doglianze riguardanti l'erronea applicazione dell'art.5 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13890/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 13784/23 del 20/1/2023); visto il ricorso proposto da Comis Gabriella a mezzo del difensore; rilevato che la sentenza di annullamento ha riguardato unicamente il punto concernente l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. Considerato, alla luce di quanto premesso, che le doglianze riguardanti l'erronea applicazione dell'art.5 lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMIS GABRIELLA nato a CATANIA il 01/09/1969 avverso la sentenza del 25/09/2023 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata resa dal10ilorte di Catania in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Sezione Terza della Corte di Cassazione (sent. n. 13784/23 del 20/1/2023); visto il ricorso proposto da Comis Gabriella a mezzo del difensore; rilevato che la sentenza di annullamento ha riguardato unicamente il punto concernente l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. Considerato, alla luce di quanto premesso, che le doglianze riguardanti l'erronea applicazione dell'art.5 lett.
b) legge 283/62 e la sussistenza del reato sotto il profilo soggettivo del reato (motivi primo e secondo del ricorso) sono inammissibili, riguardando aspetti già decisi in sede di legittimità (art. 625, comma 2, cod. proc. pen.). Ritenuto che l'inammissibilità del ricorso esclude che possa farsi luogo alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01: "L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.") come richiesto nel terzo motivo di ricorso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore