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Ordinanza — n. 13889/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13889/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13889/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBIERI RENATO nato a TORINO il 23/09/1997 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Barbieri Renato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata in merito alla sanzione amministrativa accessoria la sentenza emessa in data 11/05/2021 dal Tribunale di Torino di condanna per il reato di cui agli artt.186, comma 2 lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13889/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBIERI RENATO nato a TORINO il 23/09/1997 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Barbieri Renato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata in merito alla sanzione amministrativa accessoria la sentenza emessa in data 11/05/2021 dal Tribunale di Torino di condanna per il reato di cui agli artt.186, comma 2 lett.

Parole chiave

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responsabilità civile del notaio responsabilità penale ritardo ingiustificato dell'azione penale responsabilità penale dei minori gravi addebiti penali momento del reato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBIERI RENATO nato a TORINO il 23/09/1997 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Barbieri Renato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata in merito alla sanzione amministrativa accessoria la sentenza emessa in data 11/05/2021 dal Tribunale di Torino di condanna per il reato di cui agli artt.186, comma 2 lett.

c) e 2-sexies, e 186 bis, comma 3, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Torino il 5 dicembre 2019; letta la memoria difensiva; considerato che il ricorrente, con il primo motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale (art.379 reg. esec. cod. strada) e vizio di motivazione in relazione al mancato accertamento del corretto funzionamento dell'etilometro, proponendo la rinnovazione istruttoria in appello fondata su argomenti del tutto inidonei a costituire valida allegazione di circostanze di fatto utili a porre in dubbio la validità della prova (Sez. 4, n.31843 del 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065 - 01); considerato che il secondo e il terzo motivo non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo esposta ampia motivazione a pag.5 tanto a sostegno del diniego della causa di non punibilità dettata dall'art.131 bis cod. pen. quanto a sostegno del diniego del giudizio di prevalenza o di diversa commisurazione delle circostanze attenuanti generiche; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 gli