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Ordinanza — n. 13888/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of special grounds and failure to prove special circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13888/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued for the non-punishability of the act under Article 131-bis of the Penal Code based on the particular lightness of the offense. The court rejected this claim because the lower court had already validly excluded this ground by assessing the objective disvalue of the conduct, a decision deemed logically sound and consistent with the trial record.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 186 cod. strada: The appeal is inadmissible when the lower court has already excluded the ground of non-punishability for particular lightness of the offense based on the objective disvalue of the conduct, provided this assessment is logically sound and consistent with the trial record.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility particular lightness offense non-punishability exclusion objective disvalue conduct procedural costs fine cosa di poco valore furto di minore entità furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.
Art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada
art. 131 bis cod. pen
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDON SILVANO nato a DORNACH( SVIZZERA) il 25/06/1967 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Baldon Silvano, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.

Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Prsij1erte