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Sentenza — n. 13886/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of complaint due to transitional procedural regime favoring the defendant.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13886/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision declaring the case extinguished due to a successful probation period. The defendant argued that the transitional regime under Art. 85 of D.Igs. 150/2022 required the victim's explicit interest in prosecution, which was absent. The court ruled that without this expression of interest, the criminal action was inadmissible, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 85 d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150; Art. 620 lett. I) cod. proc. pen.: In proceedings pending at the time of the new transitional norm's entry into force, the most favorable regime of admissibility must be applied; if the victim did not express interest in prosecution within the prescribed period, the criminal action is inadmissible.

Parole chiave

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transitional regime lack of complaint procedural admissibility probation period victim's interest criminal action favorable regime perizia per accertamento dell'età

Disposizioni normative citate

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Art. 85 d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150
Art. 620 lett. I) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTO CESARE nato a NAPOLI il 25/08/1998 avverso la sentenza del 24/03/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; h Motivi della decisione Rilevato che l'imputato D'Agosto Cesare ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, indicata in epigrafe, che ha dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova il reato di cui all'art.590 bis, comma 1, cod. pen. commesso in Napoli il 12 maggio 2018.

Letta la memoria difensiva; Va considerato che il ricorso propone, tra l'altro, questione (improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela) pregiudiziale; per i processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica normativa, in virtù della norma transitoria dettata dall'art.85 d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, si deve valorizzare il regime di procedibilità più favorevole; diversamente opinando, si attuerebbe una palese violazione del diritto fondamentale dell'imputato di vedersi applicato il regime più favorevole, conseguente alla corrispondente scelta espressa dal legislatore di consentire alla persona offesa, entro il termine previsto dalla norma transitoria, di manifestare il proprio interesse alla punizione del colpevole, che nel caso in esame, per quanto emerge dagli atti, è rimasto inespresso.

Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la dichiarazione d'improcedibilità per difetto di querela, alla quale può provvedere la Corte di Cassazione ai sensi dell'art.620 lett. I) cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè l'azione penale non doveva essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 20 marzo 2024 Il lier estensore Il