Italian Supreme Court dismisses appeal for raising new procedural and substantive traffic offense arguments not raised on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant raised two new grounds for the first time at this level. The applicant argued that a traffic violation record was improperly acquired and that a prior administrative violation was not definitively proven. The court rejected these claims, citing established precedent that prevents new issues from being introduced in the Supreme Court unless they were not possible to raise on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 609, comma 1 e 2, cod. proc. pen.: Issues not raised in the appeal judgment cannot be deduced in the Supreme Court, except for those ascertainable ex officio or impossible to raise in the second instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAKIR RACHID (CUI 027UAKO) nato il 09/11/1984 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; 1'2'7 Motivi della decisione Dakir Rachid, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del Tribunale di Salerno per il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada. A motivi di ricorso lamenta:
1. Irrituale acquisizione al fascicolo dibattimentale del verbale relativo alla prima contestazione di guida senza patente in violazione dell'art. 431 cod. proc. pen.;
2. Violazione dell'art. 116, commi 15 e 17 cod. strada, non essendo dimostrata la definitività della precedente violazione amministrativa. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze formulate nel ricorso risultano proposte per la prima volta in questa sede, non essendo state devolute alla Corte di appello. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 1 e 2, cod. proc. pen., impone che non possano essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.
Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di appello, in quanto non devoluto ad essa con l'impugnazione (cfr. Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa e altro, Rv. 269632 - 01). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere estens