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Ordinanza — n. 13884/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for fraud, citing lack of subjective intent and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13884/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraud. The appellant argued for a violation of subjective intent requirements and sentencing discretion, but the court found the first-instance judgment well-motivated and free of logical flaws. Consequently, the court rejected the claims as they involved matters reserved for the trial court's exclusive competence.

Regesto Legislator

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Art. 95 d.P.R. 115/2002; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 125 cod. proc. pen.: Appeals challenging the factual reconstruction or the exercise of discretionary sentencing powers are inadmissible if the lower court's decision is based on sound reasoning and lacks arbitrariness.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility subjective intent fraud sentencing discretion review Corte di Cassazione procedural competence attenuazione della pena alleggerimento della pena errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 95 d.P.R. 115/2002
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 95 d.P.R. 115/2002
artt. 95 d.P.R. 115/2002
Violazione degli artt. 95 d.P.R. 115/2002, 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni
Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLO DOMENICO nato a TAURIANOVA il 13/09/1992 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Piccolo Domenico, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Rilevato che il ricorrente lamenta:

1. Violazione degli artt. 95 d.P.R. 115/2002, 131-bis cod. pen., 125 cod. proc. pen.; mancanza dell'elemento soggettivo del reato, vizio di motivazione;

2. Violazione degli artt. 133, 62-bis cod. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3 e 546 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale Ritenuto, quanto alle doglianze in tema di trattamento sanzionatorio, che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l'assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298;

Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere e