Ordinanza — n. 13883/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELLUSO GIOVANNI nato a SCIACCA il 10/04/1956 avverso l'ordinanza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOd9aviso,9fl parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visto il ricorso proposto da Melluso Giovanni, a mezzo del difensore, avverso l'ordinanza in epigrafe indicata; rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa deduce: vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. Rilevato che il ricorso é inammissibile per tardività.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 314 cod. pen; Ordinanza — n. 13883/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 314 cod. pen. Rilevato che il ricorso é inammissibile per tardività.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELLUSO GIOVANNI nato a SCIACCA il 10/04/1956 avverso l'ordinanza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOd9aviso,9fl parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visto il ricorso proposto da Melluso Giovanni, a mezzo del difensore, avverso l'ordinanza in epigrafe indicata; rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa deduce: vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. Rilevato che il ricorso é inammissibile per tardività.
Invero, il termine per impugnare i provvedimenti emessi all'esito di procedimento camerale è pari a 15 giorni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lettera a), cod.proc.pen.; e che tale termine nella specie decorreva dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato. Quest'ultimo è stato notificato alla parte il 22 giugno 2023, mentre il ricorso è stato depositato il 10 luglio 2023, ossia dopo lo spirare del termine per impugnare, previsto a pena di decadenza. Ritenuto che deve adottarsi la procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (cfr.
Sez. 5, n. 30117 del 14/03/2018, Cannone e a., Rv. 273488). Ritenuto che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il PesiJe