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Ordinanza — n. 13881/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court's discretionary sentencing decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13881/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised did not require a critical analysis of the lower court's reasoning. The appellant challenged the denial of a substitute penalty, arguing it violated discretionary powers under the Administrative Code and criminal law parameters. The court ruled that the appellate judge had sufficiently addressed the arguments and applied the correct legal standards, thus rejecting the appeal and ordering costs.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.p.; Art. 58 I.n. 689/1981; Art. 133 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if the sole ground raised does not require a critical analysis of the lower court's reasoning, as the judge of merit has already provided ample justification for the exercise of discretionary power in denying a substitute penalty.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility substitute penalty denial judicial discretion administrative code critical analysis requirement criminal recidivism sentencing sanzione sostitutiva attenuazione libera della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.p.
Art. 58 I.n. 689/1981
Art. 133 c.p.
Corte cost. n. 186/2000
pen.; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO GIOVANNI CLAUDIO nato a MARSALA 11 13/02/1970 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Pellegrino Giovanni Claudio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa in data 10/05/2021 dal Tribunale di Marsala, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 commesso in Marsala 11 10 febbraio 2016 con recidiva reiterata e infraquinquennale; ritenuto che l'unico motivo, in punto di diniego della sanzione sostitutiva, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che il giudice di merito a pag.5 ha ampiamente dato conto delle ragioni del diniego della sanzione sostitutiva, posto che l'art.58 della I.n.689/1981 regola il potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva, imponendogli di attenersi ai parametri di cui all'art.133 cod. pen.; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2