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Ordinanza — n. 13877/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13877/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13877/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURLAN CLAUDIO nato a BOLOGNA 11 12/11/1965 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Furlan Claudio, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di guida in stato di ebbrezza. Rilevato che la difesa si duole dell'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che la Corte di appello, nel confermare la decisione del primo giudice, ha ritenuto che il ricorrente non fosse meritevole del beneficio invocato; considerato che, sia pure ai diversi fini del diniego dell'art. 131-bis cod. pen., ha implicitamente ritenuto non accoglibile la richiesta difensiva, ponendo in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi ed allarmanti precedenti penali, e l'entità del fatto.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13877/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che la valutazione circa la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, evincibile dalla motivazione espressa in sentenza, rivela l'implicito rigetto di ogni istanza riguardante l'adozione di un trattamento sanzionatorio di maggior favore, ivi inclusa la possibilità di concedere le attenuanti generiche, la cui ratio trova fondamento sull'accertamento di specifiche situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena gravità della pena gravità dell'infortunio scemata imputabilità risarcimento alle vittime di reati errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che la Corte di appello, nel confermare la decisione del primo giudice, ha ritenuto che il ricorrente non fosse meritevole del beneficio invocato; considerato che, sia pure ai diversi fini del diniego dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURLAN CLAUDIO nato a BOLOGNA 11 12/11/1965 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Furlan Claudio, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di guida in stato di ebbrezza. Rilevato che la difesa si duole dell'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che la Corte di appello, nel confermare la decisione del primo giudice, ha ritenuto che il ricorrente non fosse meritevole del beneficio invocato; considerato che, sia pure ai diversi fini del diniego dell'art. 131-bis cod. pen., ha implicitamente ritenuto non accoglibile la richiesta difensiva, ponendo in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi ed allarmanti precedenti penali, e l'entità del fatto.

Considerato che la valutazione circa la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, evincibile dalla motivazione espressa in sentenza, rivela l'implicito rigetto di ogni istanza riguardante l'adozione di un trattamento sanzionatorio di maggior favore, ivi inclusa la possibilità di concedere le attenuanti generiche, la cui ratio trova fondamento sull'accertamento di specifiche situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Pr