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Ordinanza — n. 13874/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13874/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13874/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LADU LEONARDO nato a NUORO il 02/10/1991 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Ladu Leonardo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Rilevato che l'unico motivo dedotto a sostegno dell'impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità risolvendosi, nonostante la formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, nella sollecitazione di non consentiti apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito.

Regesto Legislator

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art. 95 d.P.R. 115/2002; Ordinanza — n. 13874/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa: la Corte di appello, soffermandosi sull'elemento soggettivo del reato, ha escluso, con argomentare logico, che il ricorrente non conoscesse la circostanza che la madre, inserita nella sua famiglia anagrafica, non lavorasse e non producesse redditi. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate censure procedurali verosimiglianza dei motivi d'asilo difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 95 d.P.R. 115/2002
di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Ladu Leonardo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LADU LEONARDO nato a NUORO il 02/10/1991 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Ladu Leonardo, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Rilevato che l'unico motivo dedotto a sostegno dell'impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità risolvendosi, nonostante la formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, nella sollecitazione di non consentiti apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito.

Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa: la Corte di appello, soffermandosi sull'elemento soggettivo del reato, ha escluso, con argomentare logico, che il ricorrente non conoscesse la circostanza che la madre, inserita nella sua famiglia anagrafica, non lavorasse e non producesse redditi. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Pre