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Ordinanza — n. 13868/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13868/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13868/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNIERI MICHAEL nato a GIULIANOVA il 29/09/1996 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; ( Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Guarnieri Michael ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in data 14/07/2020 dal Tribunale di Teramo di condanna per il reato di cui all'art.589 bis, commi 2 e 6, cod. pen. commesso in Tortoreto il 18 novembre 2018; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto manifesta illogicità della motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13868/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. commesso in Tortoreto il 18 novembre 2018; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto manifesta illogicità della motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo azione di responsabilità ammissione del pubblico ministero verdetto di colpevolezza imputabilità ad una persona giuridica di diritto pubblico ricusazione del pubblico ministero
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNIERI MICHAEL nato a GIULIANOVA il 29/09/1996 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; ( Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Guarnieri Michael ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in data 14/07/2020 dal Tribunale di Teramo di condanna per il reato di cui all'art.589 bis, commi 2 e 6, cod. pen. commesso in Tortoreto il 18 novembre 2018; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto manifesta illogicità della motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), considerato che alle pagg.4-5 il giudice di merito mostra di aver esaminato gli elementi evidenziati dalla difesa e ha, comunque, indicato il grado della colpa particolarmente elevato quale elemento negativo; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis