Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal failed to critically analyze the lower court's reasoning. The appellant argued against the conviction for aggravated theft, but the appellate court had already thoroughly addressed the credibility of the victim and the weight of testimonial evidence. Consequently, the court ruled that the criticism did not exceed the threshold of admissibility, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the sole ground of appeal does not critically analyze the reasoning of the lower court decision, as the appellate judge has already sufficiently accounted for the evidence and credibility of witnesses.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SURRIANO CHRISTIAN nato a TORINO il 30/08/1994 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Surriano Christian ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa in data 27/05/2021 dal Tribunale di Torino, che lo ha condannato per il reato di cui agli artt.590 bis, commi 1, 2 e 5 n.2, cod. pen. in rel. comma 2 lett. c), d.
Igs. 30 aprile 1992, n.285 e 583, comma 1 n.1, cod. pen. commesso in Torino il 14 ottobre 2017; ritenuto che l'unico motivo, in punto di affermazione della responsabilità, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che il giudice di merito alle pagg.5-6 ha ampiamente dato conto delle ragioni di attendibilità della persona offesa e della prova testimoniale nel suo complesso e che per i motivi indicati la censura non supera il vaglio di ammissibilità; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il C niglere',stensore Il Pr