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Ordinanza — n. 13865/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13865/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13865/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICO ANTONIO nato a MONTEU ROERO il 20/06/1955 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; n) Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Vico Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in data 15/02/2021 dal Tribunale di Asti di condanna per il reato di cui all'art.603 bis cod. pen. commesso in Monteu Roero fino al 14 novembre 2017 con recidiva reiterata; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13865/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. commesso in Monteu Roero fino al 14 novembre 2017 con recidiva reiterata; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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vizio del consenso vizio di procedura impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale luogo del reato responsabilità penale dei minori
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICO ANTONIO nato a MONTEU ROERO il 20/06/1955 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;

n) Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Vico Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in data 15/02/2021 dal Tribunale di Asti di condanna per il reato di cui all'art.603 bis cod. pen. commesso in Monteu Roero fino al 14 novembre 2017 con recidiva reiterata; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendovi espresso riconoscimento dell'art.62 bis cod. pen. ed essendovi espressa e ampia giustificazione alle pagg.7-8 del diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Con gliere estensore Il Prq