Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13863/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis and failure to address exceptional circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13863/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Stasi's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and fines. Stasi argued that the appellate court failed to critically analyze his evidence regarding circumstantial proof and denied him the benefit of continued detention despite his claims. The court rejected these grounds because the appellant did not provide the necessary critical analysis of the lower court's reasoning or justify the exceptional nature of his detention request.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 603 c.p.p.; Art. 61, 624 bis, 625 c.p.: The cassation appeal is inadmissible when the appellant fails to critically analyze the lower court's reasoning or fails to justify the exceptional nature of the detention request.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility lack critical analysis exceptional detention request circumstantial evidence review procedural costs award facoltà di astenersi dal testimoniare attendibilità dei testimoni azione con domande successive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 603 c.p.p.
Art. 61 n.5 c.p.
Art. 624 bis c.p.
Art. 625 c.p.
Corte cost. n. 186/2000
283522 - 01); considerato che alla inammissibilità del ricorso, che si trasmette ai motivi aggiunti, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015
Sez. 3, n.34626 del 15/07/2022
senza confrontarsi con quanto affermato a pag.3 della sentenza impugnata e trascurando l'eccezionalità dell'istituto (circa i limiti del sindacato di legittimità, Sez. 3, n.34626 del 15/07/2022 , Grosso, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STASI GIOVANNI nato a NAPOLI il 19/03/1964 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; i Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Stasi Giovanni ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata con riduzione del trattamento sanzionatorio la sentenza emessa in data 20/04/2018 dal Tribunale di Belluno di condanna per il reato di cui agli artt.61 n.5, 624 bis, 625 commi 2 e 5, cod. pen. commesso in Feltre in data 11 febbraio 2013, con recidiva reiterata specifica; letta la memoria difensiva contenente motivi aggiunti; considerato che il ricorrente, con il primo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio inerente alla prova indiziaria, senza adeguato confronto con la prova dichiarativa e il riconoscimento effettuato da due testi, corroborata dal contratto di noleggio della Renault utilizzata per il furto; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato che, con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della continuazione, laddove correttamente tale istituto è stato ritenuto non applicabile allorchè non vi sia la prova della preventiva medesimezza del disegno criminoso (Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hannami, Rv. 266179 - 01); considerato che, con il terzo motivo, deduce violazione dell'art.603 cod. proc. pen. senza confrontarsi con quanto affermato a pag.3 della sentenza impugnata e trascurando l'eccezionalità dell'istituto (circa i limiti del sindacato di legittimità, Sez. 3, n.34626 del 15/07/2022 , Grosso, Rv. 283522 - 01); considerato che alla inammissibilità del ricorso, che si trasmette ai motivi aggiunti, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 202