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Ordinanza — n. 13862/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13862/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13862/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORTOGHESE KEVIN nato a VICENZA il 10/05/1994 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Portoghese Kevin, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'ad. 186, comma 2 lett.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13862/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 2 lett.

Parole chiave

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circostanza attenuante punibilità aggravamento della pena motivi di pubblico interesse pericolo per l'incolumità pubblica pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; difetto di motivazione con riferimento al giudizio di pericolosità espresso con riferimento alla condotta dell'imputato, fondato su argomentazioni apparenti ed astratte.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORTOGHESE KEVIN nato a VICENZA il 10/05/1994 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Portoghese Kevin, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'ad. 186, comma 2 lett.

b) e 2-sexies cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; difetto di motivazione con riferimento al giudizio di pericolosità espresso con riferimento alla condotta dell'imputato, fondato su argomentazioni apparenti ed astratte. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato clisvalore oggettivo della condotta accertata (valore del tasso alcolemico, vicino al limite massimo della soglia, comportamento di guida pericoloso serbato alla vista dei militari per evitare il controllo), elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il