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Sentenza — n. 13861/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction due to statute of limitations expiry under Italian Criminal Procedure Code Article 129.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13861/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction without remittal because the crime had expired under the statute of limitations. The defendant argued against the conviction, but the court found no merit in the substantive facts. Consequently, the court declared the cause of non-punishment ex officio and voided the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Artt. 157 e 161 cod. pen.: When a crime expires due to the maximum limitation period, the Court of Cassation must annul the conviction without remittal if the facts do not warrant a substantive acquittal.

Parole chiave

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statute of limitations cause of non-punishment annulment without remittal criminal procedure code prescription period diritto a un difensore diritto all'assistenza sociale asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata.
Artt. 157 e 161 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, Santini
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAULEO SIMONA nato a MELITO DI PORTO SALVO il 28/02/1982 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputata Sauleo Simona ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia resa il 6 ottobre 2021 dal Tribunale di Rovigo di condanna per il reato di cui all'art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 commesso in Rovigo il 12 febbraio 2016.

L'esame dei motivi consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep.2020, Santini, Rv. 27803201). Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata.

In particolare, va rilevata d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni sette e mesi sei, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod.pen.; il reato è stato commesso il giorno 12 febbraio 2016 ed è estinto per prescrizione, pur computanco ogni sospensione del termine medio tempore intercorsa. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 20 marzo 2024 Il C glie estensor