Sentenza — n. 13860/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PEPITONE FABIANA nato a NAPOLI il 07/04/1978 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputata Pepitone Fabiana ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, che ha ridotto la pena confermando nel resto la pronuncia resa il 7 dicembre 2021 dal Tribunale di Napoli di condanna per il reato di cui agli artt.56,624,625 nn.2 e 7 commesso in Quarto il 1 giugno 2016, con recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 13860/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la dichiarazione d'improcedibilità per difetto di querela, alla quale può provvedere la Corte di Cassazione ai sensi dell'art.620 lett. I) cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PEPITONE FABIANA nato a NAPOLI il 07/04/1978 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputata Pepitone Fabiana ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, che ha ridotto la pena confermando nel resto la pronuncia resa il 7 dicembre 2021 dal Tribunale di Napoli di condanna per il reato di cui agli artt.56,624,625 nn.2 e 7 commesso in Quarto il 1 giugno 2016, con recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale.
Va considerato che il ricorso propone, tra l'altro, questione (improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela) pregiudiziale; per i processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica normativa, in virtù della norma transitoria dettata dall'art.85 d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, si deve valorizzare il regime di procedibilità più favorevole; diversamente opinando, si attuerebbe una palese violazione del diritto fondamentale dell'imputato di vedersi applicato il regime più favorevole, conseguente alla corrispondente scelta espressa dal legislatore di consentire alla persona offesa, entro il termine previsto dalla norma transitoria, di manifestare il proprio interesse alla punizione del colpevole, che nel caso in esame, per quanto emerge dagli atti, è rimasto inespresso.
Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la dichiarazione d'improcedibilità per difetto di querela, alla quale può provvedere la Corte di Cassazione ai sensi dell'art.620 lett. I) cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non doveva essere proseguita per difetto di querela. Così decis9 il 20 marzo 2024 Il Consigli& estensore Il Pi-e1 idntf rrao D