Ordinanza — n. 13858/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENNIOU FATEH nato il 21/04/1977 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Benniou Fateh a mezzo del difensore. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta carenza ed illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta aggravante di cui all'art. 186, comma 2 sexies, cod. strada.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13858/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta carenza ed illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta aggravante di cui all'art. 186, comma 2 sexies, cod. strada.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENNIOU FATEH nato il 21/04/1977 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Benniou Fateh a mezzo del difensore. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta carenza ed illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta aggravante di cui all'art. 186, comma 2 sexies, cod. strada.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa, avendo la Corte di merito, ai fini del diniego della richiesta di concessione del beneficio invocato, posto in evidenza la mancanza di ulteriori positivi elementi a favore dell'imputato oltre a quelli già considerati in primo grado per il giudizio di equivalenza; l'esistenza di plurimi precedente penali a suo carico e la pericolosità della condotta. Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l'assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298;
Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). ). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato nannmissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il