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Ordinanza — n. 13857/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug-impaired driving conviction due to lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13857/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to explicitly cite symptoms of intoxication in its reasoning. However, the Court found the appellate judgment logically coherent, noting that blood tests, the driver's confession, and the dangerous flight behavior after being shot by police conclusively proved the state of alteration.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.p.: The appeal is inadmissible when it merely reiterates arguments already rejected by the appellate court without presenting new facts or legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug impaired driving reiteration of arguments state of alteration Cassation procedure ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 187, commi 1, 1-bis ed 1-quater cod. strada
Art. 360, n. 2, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMOUNE ABDELLATIF nato il 02/02/1982 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIARCISARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Zamoune Abdellatif, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 187, commi 1, 1-bis ed 1-quater cod. strada Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla fattispecie per cui è intervenuta condanna, significando che, in maniera difforme da quanto sostiene la giurisprudenza di legittimità, non vi sono riferimenti in sentenza ad elementi sintomatici della condizione di alterazione in cui versava l'imputato all'atto del controllo.

Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i rilievi difensivi sono fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Invero, la Corte di appello, richiamando le risultanze in atti e rispondendo alle censure difensive, ha evidenziato che: l'assunzione di sostanze stupefacenti da parte dell'imputato è stata acclarata attraverso i prelievi ematici, che hanno rivelato una concentrazione nel sangue di 4037 ng/ml; l'imputato ha dichiarato di avere assunto sostanza stupefacente del tipo cocaina poco prima di mettersi alla guida; il ricorrente, alla guida del veicolo e dopo avere abbandonato lo stesso, ha serbato un comportamento suscettibile di rivelare un evidente stato di alterazione, ingaggiando una pericolosa fuga, abbandonando il veicolo e continuando a sfuggire ai militari dopo essere stato attinto da un colpo di arma da fuoco della pistola di ordinanza di un carabiniere.

Ritenuto che l'apparato argomentativo della sentenza, del tutto logico e coerente, non è suscettibile di essere censurato in questa sede. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere esten